Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-duodecies. Con effetto dal 1o gennaio 2019, è facoltà dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati e procuratori dello Stato di permanere in servizio, a domanda, con effetto dal 1o gennaio 2019 per un periodo massimo di un biennio oltre limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.