Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva di cui al comma 1:
a) per le donne si aggiunge un anno di anzianità per ogni figlio;
b) qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile grave o una persona non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si aggiunge un anno di anzianità per una sola persona del nucleo familiare che richieda il diritto alla pensione anticipata;
c) è possibile il cumulo dei benefici di cui alle lettere a) e b) in capo ad un unico soggetto fino ad un massimo di due anni di anzianità.