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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.300. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
14.300.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Con riferimento al trattamento pensionistico determinato per ciascun lavoratore in applicazione dei commi 1 e 2, si applica una riduzione pari:
   a) allo 0,5 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
   b) all'1 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo dell'INPS;
   c) al 2 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo dell'INPS.

  3-ter. Le somme corrispondenti alle trattenute applicate ai sensi del comma 3-bis sono riversate in un apposito fondo di solidarietà intergenerazionale istituito presso l'INPS, finalizzato a finanziare misure previdenziali a favore dei lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, non hanno compiuto i 35 anni di età e che, alla maturazione dei requisiti pensionistici, hanno avuto una carriera lavorativa discontinua e con un trattamento pensionistico inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo dell'INPS.