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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.1. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
14.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di flessibilità nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico e per l'istituzione del fondo di solidarietà intergenerazionale)

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1o gennaio 2019 il diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al perfezionamento dei requisiti indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
  2. Con riferimento al trattamento pensionistico determinato per ciascun lavoratore in applicazione del comma 1, si applica una riduzione pari:
   a) allo 0,5 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
   b) all'1 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo dell'INPS;
   c) al 2 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo dell'INPS.

  3. Le somme corrispondenti alle trattenute applicate ai sensi del comma 2 sono riversate in un apposito fondo di solidarietà intergenerazionale istituito presso l'INPS, finalizzato a finanziare misure previdenziali a favore dei lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non hanno compiuto i 35 anni di età e che, alla maturazione dei requisiti pensionistici, hanno avuto una carriera lavorativa discontinua e con un trattamento pensionistico inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo dell'INPS.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente tabella:

Tabella A
(articolo 14, comma 1)

Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
(1). Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1 (2). Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
100 62 101 63