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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.03. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
14.03.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1.
(Vittime del terrorismo, del dovere od equiparati)

  1. All'articolo 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento, congedati dal servizio per inabilità totale a ogni proficuo lavoro il calcolo pensionistico sarà effettuato considerando una contribuzione massima di 42 anni di servizio maggiorata del 7,5 per cento senza nessuna penalizzazione dovuta all'uscita prematura dal lavoro. Al personale di cui alla presente disposizione deve essere sempre garantito e applicato il calcolo pensionistico più favorevole.
   2-ter. Ai trattamenti pensionistici relativi alle Vittime del Terrorismo, del dovere e soggetti equiparati può essere corrisposta la Pensione Privilegiata Ordinaria qualora ne sussistano le condizioni favorevoli espresse dalle Commissione Mediche Militari o dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio».