Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi in materia di politiche attive del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi piani e misure per i lavoratori disoccupati privi di ammortizzatori e non beneficiari del RdC.