Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
1. Al fine di garantire e tutelare i diritti dei cosiddetti « riders», impiegati nelle attività di consegna di pasti a domicilio in ambito urbano per conto altrui attraverso piattaforme digitali, il Governo è delegato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a regolamentare i rapporti di lavoro che si instaurano in tale ambito.
2. La disciplina deve essere regolata in considerazione dei seguenti criteri:
a) equiparazione di tutele e diritti riconosciuti nel lavoro subordinato;
b) divieto di pagamento a cottimo;
c) individuazione di una retribuzione oraria minima fissa, equa e proporzionata alle prestazioni lavorative;
d) copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
e) divieto di controllo a distanza attraverso algoritmi fuori dalle prestazioni.