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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.400. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
12.400.

  Sopprimere il comma 3

  Conseguentemente:
   all'articolo 20, comma 6, capoverso comma 5-quater, sostituire il primo periodo con i seguenti: Fermo restando quanto previsto al comma 5, la facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è altresì consentita secondo le disposizioni di cui al presente comma. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.
   all'articolo 28, sopprimere il comma 1.