Al comma 3, penultimo periodo, dopo le parole: selettiva pubblica, aggiungere le seguenti: con priorità per i soggetti già impiegati per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, presso enti, aziende ed organismi in house providing delle regioni e delle province autonome, purché inseriti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in appositi elenchi nominativi istituiti ed aggiornati dalle regioni e province autonome stesse,.