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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.22. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
12.22.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 con le seguenti: di 7.155 milioni di euro nel 2021 e di 6.960 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché la formazione di tale personale, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro e nel reinserimento professionale, le regioni sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro subordinato, fino a complessive 6 mila unità di personale. Agli oneri derivanti dal reclutamento di personale si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019 e per 250 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.