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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.2. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
12.2.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per consentire il reclutamento delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nonché alla formazione e l'equipaggiamento di tale personale, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 6 mila unità di personale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) quanto a 250 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.