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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.25. in Assemblea riferita al C. 1637-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2019  [ apri ]
1.25.

  Sostituire gli articoli da 1 a 4 con i seguenti:

Art. 1.
(Istituzione del Fondo per la ripartizione delle risorse per il reddito e la pensione di dignità)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «reddito di cittadinanza» sono sostituite ovunque ricorrano dalle seguenti: «reddito di dignità»;
   b) le parole: «pensione di cittadinanza» sono sostituite dalle le seguenti: «pensione di dignità».

  2. Ai fini di cui al presente Capo, le risorse del Fondo per la ripartizione delle risorse per il reddito e la pensione di dignità sono trasferite annualmente al fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 2.
(Disciplina e funzionamento del Reddito e della Pensione di dignità)

  1. A decorrere dal 1o aprile 2019, il Reddito e la Pensione di dignità, quali misure fondamentali di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, sono riconosciuti, a domanda, ai sensi dell'articolo 81, commi 29 e seguenti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, salvo dove diversamente specificato dalla presente legge.
  2. Per il solo Reddito di dignità i requisiti di età anagrafici per il riconoscimento del beneficio si intendono compresi tra i 18 anni compiuti e i 65 anni non compiuti.
  3. Il Reddito di dignità è riconosciuto ai nuclei familiari in presenza di componenti con i requisiti anagrafici di cui al comma 2 e contemporaneamente dei requisiti reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 5 del decreto direttoriale 16 settembre 2008 moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4.
  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 3, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,2 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18, di 0,5 per ogni componente affetto da disabilità grave o non autosufficiente, di 0,2 per ogni componente affetto da disabilità media e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,5.
  5. Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8.
  6. Ai fini del Reddito di dignità, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Reddito di dignità, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
   a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
   b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

  7. Il requisito reddituale di cui al comma 3 è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, con esclusione di qualsiasi trattamento assistenziale. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.

Art. 3.
(Beneficio economico)

  1. L'importo unitario per nucleo familiare del Reddito e della Pensione di dignità, da intendersi ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, su base annua è pari a 4.872 euro.
  2. L'importo annuale di cui al comma 1 è moltiplicato per il parametro di scala di equivalenza di cui all'articolo 2 comma 5.

Art. 4.
(Reddito di dignità da lavoro)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuta, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità da lavoro quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o aprile 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità da lavoro è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui.
  3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1o dicembre 2019, il Reddito di dignità da lavoro è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui.
  4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
  5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è dovuta nella misura del 65 per cento.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

  Conseguentemente:
   ovunque ricorrano sostituire la parola: Rdc e le parole: reddito di cittadinanza con le seguenti: reddito di dignità e le parole: pensione di cittadinanza con le seguenti: pensione di dignità;
   all'articolo 12:
    al comma 1, sostituire le parole: 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, con le seguenti: 1, 2 e 3;
    al comma 5 sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 5, comma 1;
    al comma 8 sopprimere la lettera a);
    al comma 9 sopprimere le parole: di cui all'articolo 8;
    al comma 10 sopprimere le parole: di cui all'articolo 8;
   all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dall'erogazione del Reddito di dignità da lavoro, di cui all'articolo 4, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.040 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.;
   sostituire la rubrica del Capo I con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di Reddito e Pensione di dignità;
   sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente: Disposizioni urgenti in materia di reddito di dignità e pensioni;.