Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 18-bis, comma 2, le parole: «in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso» sono sostituite dalle seguenti: «in almeno uno dei due rami del Parlamento».