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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1615

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2019  [ apri ]
1.1. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 5:
    1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Il servizio di trasporto turistico è esercitato da:
   a) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le linee interconnesse con la rete ferroviaria nazionale;
   b) imprese ferroviarie o soggetti che già esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti;
   c) altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, purché posti sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere a) e b), in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneità all'esercizio.
  2) al comma 3, primo periodo, le parole «l'impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasporto di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto di cui al comma 1-bis che eserciterà il servizio di trasporto turistico.»

1.1.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
all'articolo 5:
    1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Il servizio di trasporto turistico può essere esercitato da:
   a) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
   b) soggetti che esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 su reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, limitatamente alle reti su cui già esercitano il servizio;
   c) altri soggetti che rispondono a requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
    2) al comma 3, primo periodo, le parole «l'impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasporto di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto di cui al comma 1-bis che eserciterà il servizio di trasporto turistico.»