Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola trenta con la seguente: quarantacinque.
Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, secondo periodo; all'articolo 5, comma 2, secondo periodo; all'articolo 12, comma 3, secondo periodo; all'articolo 13, comma 3, secondo periodo; all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola trenta con la seguente: quarantacinque.
Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di 15 giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi all'esame delle Commissioni.