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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.6. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1585

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/04/2019  [ apri ]
1.6.
(inammissibile limitatamente alle parti conseguenziali di cui ai numeri 2) e 3)

  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: quattrocento con la seguente: cinquecento.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire la parola: duecento con la seguente: cento.
   2) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
    c-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I presidenti delle Giunte regionali e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma»;
   3) dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

Art. 2-bis.
(Elettorato attivo e passivo e nuove funzioni del Senato)

  1. L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente: «Art. 58. – Il Senato della Repubblica è eletto con metodo proporzionale a suffragio universale e diretto.
  Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
  Il Senato della Repubblica concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta l'impatto delle politiche pubbliche comprese quelle dell'Unione europea sui territori, anche avvalendosi del potere d'indagine e di inchiesta per l'acquisizione di informazioni presso lo Stato, gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.

Art. 2-ter.
(Introduzione del bicameralismo differenziato)

  1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 80, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
  Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
  Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
  I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
  Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.
  I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
  Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati«.

Art. 2-quater.
(Procedimento legislativo)

  1. All'articolo 72 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti: «Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
  Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70».

Art. 2-quinquies.
(Modifiche agli articoli 81 e 94 della Costituzione)

  1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;
   b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva».

  2. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
   b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;
   c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;
   d) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».

Art. 2-sexies.
(Modifiche alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, riguardanti la Commissione parlamentare per le questioni regionali)

  1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
   b) al comma 2, le parole: «, integrata ai sensi del comma 1,» sono soppresse».