Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Composizione del Senato)
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna regione è attribuito un senatore per duecentocinquantamila abitanti o per frazione superiore a centoventicinquemila, cui si aggiungono quattro senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna regione o provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».