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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.4. in Assemblea riferita al C. 1585

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/05/2019  [ apri ]
2.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Composizione del Senato)

  1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
  A ciascuna regione è attribuito un senatore per duecentocinquantamila abitanti o per frazione superiore a centoventicinquemila, cui si aggiungono quattro senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna regione o provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».