Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:
«I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui all'articolo 117, terzo, quinto e nono comma.».
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
«I disegni di legge di cui all'articolo 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.
Sui disegni di legge di cui all'articolo 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato».
Art. 3-ter.
1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
b) al comma 2, le parole «integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.