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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.24. in Assemblea riferita al C. 1585

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/05/2019  [ apri ]
2.24.
inammissibile

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:
  «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui all'articolo 117, terzo, quinto e nono comma.».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
  «I disegni di legge di cui all'articolo 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.
  Sui disegni di legge di cui all'articolo 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato».

Art. 3-ter.

  1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
   b) al comma 2, le parole «integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.