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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.52. in Assemblea riferita al C. 1585

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/05/2019  [ apri ]
1.52.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Numero dei deputati)

  1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di quaranta.»;
   b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quaranta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».