Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Numero dei deputati)
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per centoventimila abitanti o per frazione superiore a sessantamila, cui si aggiungono otto deputati eletti nella circoscrizione Estero»;
b) il quarto comma è abrogato.