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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.3. in Assemblea riferita al C. 1585

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/05/2019  [ apri ]
1.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Numero dei deputati)

  1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per centoventimila abitanti o per frazione superiore a sessantamila, cui si aggiungono otto deputati eletti nella circoscrizione Estero»;
   b) il quarto comma è abrogato.