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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9-bis.09.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
9-bis.09.
(inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Semplificazioni in materia sanitaria)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Il comma 537 della è sostituito dal seguente:
  «537. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3, pur avendone titolo, non hanno ancora avuto accesso ai percorsi di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43, secondo i termini del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 26 luglio 2011, possono svolgere in via transitoria le attività riservate alla professione per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge purché entro tale termine ottengano il riconoscimento di equivalenza ed abbiano svolto negli ultimi dieci anni per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, le medesime attività.»;
   b) dopo il comma 537 è inserito il seguente:
  «537-bis. I soggetti di cui al comma 537 sono iscritti, a domanda e previa presentazione del titolo posseduto, in elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. In assenza del riconoscimento di equivalenza di cui al comma 537 al termine del terzo anno essi sono cancellati dai relativi elenchi e cessano di svolgere le attività riservate alla professione sanitaria.»;
   c) il comma 538 è sostituito dal seguente:
  «538. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 537 del presente articolo, nonché stabilite le modalità operative di riapertura dei procedimenti di riconoscimento dell'equivalenza, la data di decorrenza dell'obbligo di iscrizione ai suddetti elenchi e le modalità per la comprova dello svolgimento delle attività dei dieci anni di cui al comma 537. Agli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono attribuiti compiti e funzioni per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi del comma 2, dell'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.»;
   d) il comma 539 è sostituito dal seguente:
  «539. Per esercitare le attività previste e regolamentate dal decreto ministeriale n. 520 del 1998 è necessaria l'iscrizione agli albi professionali di cui alla legge n. 3 del 2018 per i titoli che la normativa di cui alla legge n. 42 del 1999 e successive modifiche e integrazioni dichiara equipollenti o equivalenti. Coloro che esercitano qualsiasi attività secondo le previsioni di cui al comma 539 della legge n. 145 del 2018 possono iscriversi negli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 537 della medesima legge entro il termine di 36 mesi. Gli iscritti ai suddetti elenchi speciali che abbiano sostenuto un percorso compensativo, laddove necessario, ovvero una prova abilitante, da disciplinare con apposito decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la Federazione nazionale TRSM-PSTRP, sentita la Conferenza Stato-Regioni, possono transitare all'Albo tenuto presso il medesimo Ordine di appartenenza.»;
   e) il comma 540 è sostituito dal seguente:
  «540. L'iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 537, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non determina alcuna equiparazione del titolo posseduto ad altri titoli e non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge. Per coloro i quali intrattengono un rapporto di lavoro dipendente presso pubbliche amministrazioni o presso soggetti privati e siano in possesso delle caratteristiche di cui al comma 537, il temporaneo non possesso dell'equivalenza del proprio titolo ad un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria ex legge n. 43 del 2006 non può costituire direttamente o indirettamente motivo per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per una sua modifica, in senso sfavorevole al lavoratore, sino al decorso del termine di tre anni di cui al comma 537.»;
   f) il comma 541 è sostituito dal seguente:
  «541. In relazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43.

  All'articolo 1 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La definizione dei profili di operatore di interesse sanitario di cui al comma 2 avviene mediante uno o più accordi stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La definizione delle funzioni caratterizzanti i profili di operatore di interesse sanitario avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni sanitarie già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.»;
   g) il comma 542 è sostituito dal seguente:
  «542. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato. Sono altresì abrogati il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 febbraio 1974 e l'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118. All'articolo 99 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 è altresì abrogata la frase «compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori».