Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter.
(Esenzione fatturazione elettronica per aziende agricole e transazioni tra privati)
1. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 non si applicano alle aziende agricole e alle transazioni tra privati.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.