stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.4.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
5.4.
(segnalato)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Norme di semplificazione e di accelerazione delle procedure negli appalti pubblici).

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 48, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera»;
   b) all'articolo 80:
    1) al comma 1, le parole: «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,» sono soppresse;
    2) al comma 5, le parole: «anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6» sono soppresse e la lettera c) è sostituita dalle seguenti: «c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità; c-bis) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, non contestate in giudizio, ovvero confermate all'esito di un giudizio; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; c-ter) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione»;
    3) la lettera f-bis è soppressa;
   c) all'articolo 105:
    1) al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80» e sopprimere la lettera d);
    2) al comma 6, primo periodo, le parole: «È obbligatoria l'indicazione della» sono sostitute dalle seguenti: «Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una», al secondo periodo, le parole: «il tema dei subappaltatori» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale tema di subappaltatori», al terzo periodo, le parole: «Nel bando o nell'avviso di gara» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di richiesta di indicazione del tema, nel bando o nell'avviso di gara»;
   d) all'articolo 174:
    1) al comma 2, terzo periodo, le parole: «In sede di offerta gli operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «In sede di offerta agli operatori economici», e la parola: «indicano» è sostituita dalle seguenti: «può essere chiesto di indicare»;
    2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'affidatario, previa autorizzazione della stazione appaltante, può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.»;
   e) all'articolo 151, il comma 3 è sostituito dal seguente: «Per assicurare la funzione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e gli enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con altri enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1»;
   f) all'articolo 177, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «articolo 7,» inserire le seguenti: «e con esclusivo riferimento alle attività non svolte con personale o mezzi propri,».

  2. Le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
  2-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui al comma 1, lettera a) si applicano anche ai contratti di lavori già sottoscritti e a quelli affidati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere.