Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3.1.
(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)
1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, comma 1, lettera c), la parola: “otto” è sostituita dalla seguente: “quindici”».