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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.016.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
3.016.
(segnalato)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.
(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, comma 1, lettera c), la parola: “otto” è sostituita dalla seguente: “quindici”».