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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.017.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
11.017.
(inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

  1. All'articolo 15-quater del decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502 dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della legge n. 251 del 2000 e legge n. 43 del 2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri.