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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11-quater.4.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
11-quater.4.
(segnalato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti, funzionali a garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli impianti, si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto n. 1775 del 1933, riconoscendo per questi ultimi un corrispettivo commisurato al valore industriale residuo, inteso come valore di ricostruzione a nuovo al netto dell'ordinario degrado.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera n).