stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.24.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
1.24.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  «3. I crediti certificati vantati dai soggetti di cui al comma 1 verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione delle rate non rimborsate dei finanziamenti contratti con banche e intermediari. La garanzia della sezione speciale copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento e fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000, l'importo residuo delle rate non rimborsate del finanziamento di cui al comma 2, alla data di presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data».