Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9.1.
(Norme di semplificazione relative alla dispensazione dei farmaci e alla proprietà delle farmacie)
1. Al fine di semplificare l'accesso al farmaco e stimolare lo sviluppo del settore, nell'articolo 5, comma 1, decretolegge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica sono sostituite dalle seguenti parole: dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettere a), e c), della legge 24 dicembre 1993 n. 537 nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è in ogni caso riservata in via esclusiva al farmacista.