Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Semplificazioni per le autorizzazioni di tratti stradali soggetti a nulla osta dell'ente proprietario)
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Nel caso di interventi finalizzati ad installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il nulla osta di cui al comma 3 viene rilasciato nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dei comune. Decorso tale termine, il nulla osta dell'Ente proprietario si intende acquisito».