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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.04.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
7.04.
(inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia in tema di responsabilità del direttore dei lavori e di garanzia delle prestazioni professionali rese e tutela della committenza)

  1. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. A strutture ultimate in ogni loro parte dell'intero intervento edilizio autorizzato, entro il termine di sessanta giorni dall'ottenimento da parte del committente di quanto previsto ai successivi punti a) e c), il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
   a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
   b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
   c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme».

  2. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli enti ed agli uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni, devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 9 comma 4 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.
  3. Nel contratto di cui al comma 2 devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti nel rispetto dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012 n. 140, la cui corretta applicazione potrà essere verificata, su richiesta, da Ordini e Collegi professionali.
  4. Per ogni prestazione eseguita dal professionista, deve essere trasmessa all'ente o l'ufficio preposto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il pagamento dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto del contratto di cui al comma 1, in cui devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
  5. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 4 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo.