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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.02.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
7.02.
(inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia in tema di responsabilità del direttore dei lavori)

  1. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. A strutture ultimate in ogni loro parte dell'intero intervento edilizio autorizzato, entro il termine di sessanta giorni dall'ottenimento da parte del committente di quanto previsto ai successivi punti a) e c), il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
   a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
   b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
   c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.