Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia in tema di responsabilità del direttore dei lavori)
1. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. A strutture ultimate in ogni loro parte dell'intero intervento edilizio autorizzato, entro il termine di sessanta giorni dall'ottenimento da parte del committente di quanto previsto ai successivi punti a) e c), il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.