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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.7.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
6.7.
(segnalato)

  Dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti:
  3-septies. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, le quote di accantonamento relative ai costi, di chiusura delle discariche e di gestione post chiusura, deducibili ai fini del reddito d'impresa, si intendono comprensive della componente di capitalizzazione composta, calcolata allo scopo di valutare il tempo di effettivo sostenimento dei costi, ove contabilizzata. È fatto in ogni caso divieto di restituzione anche tramite compensazione delle maggiori imposte eventualmente versate.
  3-octies. Agli oneri derivanti dal comma 3-septies si provvede entro un limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle disponibilità del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze all'uopo utilizzando l'accantonamento del Ministero medesimo.