Al comma 1, premettere il seguente:
01. Dopo l'articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente:
«Art. 66-bis. (Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni). 1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 61, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti».