Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Appalto integrato)
1. All'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate la seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo il secondo periodo, sono eliminate tutte le parole da: «Fatto salvo» fino a: «comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis»;
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce se il contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice».
2. È soppresso il comma 4-bis dell'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.