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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.01.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ulteriori norme di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016).

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso»;
   b) all'articolo 216, comma 4, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi;
   c) all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 al comma 1 quarto periodo, dopo le parole: «tra gli altri dipendenti in servizio» aggiungere le seguenti parole: «anche tra i dipendenti con contratto a tempo determinato, nonché della Centrale di committenza di cui fa parte l'ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito nominare un RUP individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice»;
   d) all'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «soggetti aggregatori» sopprimere la parola: «regionali»;
   e) all'articolo 59, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche: Al comma 1, sono soppressi il terzo, quarto e quinto periodo. È aggiunto in fine il seguente periodo: «Negli appalti relativi a lavori pubblici, l'affidamento può avere ad oggetto: a) la sola esecuzione sulla base di un progetto esecutivo avente i contenuti di cui all'articolo 23, comma 8; b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e avente i contenuti di cui all'articolo 23, comma 7. I commi 1-bis e 1-ter sono abrogati»;
   f) all'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Per i lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è utilizzato solo in presenza di complessità tecnica dell'appalto»;
    b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. I lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo; in tale ipotesi, la stazione appaltante applica l'esclusione automatica delle offerte anomale, di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;
    c) al comma 4, la lettera a) è abrogata;
   g) all'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la Commissione di gara procedono alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del solo dieci per cento, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico basso a cavallo del taglio delle ali, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è dispari, la media viene incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è pari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Se la prima cifra è uguale a zero, la media resta invariata. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso, sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie troncate alla quarta cifra decimale»;
   h) all'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016 apportare le seguenti modifiche:
    1) al comma 4, lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80» e sopprimere la lettera d);
    2) al comma 6,
     a) al primo periodo, le parole: «È obbligatoria l'indicazione della» sono sostituite dalle seguenti: «Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una»;
     b) al secondo periodo, le parole: «la terna di subappaltatori» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale terna di subappaltatori»;
     c) al terzo periodo, le parole: «Nel bando o nell'avviso di gara» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di richiesta di indicazioni della terna, nel bando o nell'avviso di gara».