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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.01.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. (Modifiche al codice di procedura civile per la deflazione del contenzioso) 1. Al primo comma dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile le parole: «Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «Dopo il deposito della relazione definitiva, il giudice, su istanza di parte, formula con ordinanza proposta transattiva o conciliativa».
  2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle parole «un anno».
  3. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione» sono sostituite dalle seguenti: «ove l'avvocato si accolli i rischi e gli oneri della procedura a favore del proprio cliente».
  4. All'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il comma 4 è soppresso.