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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4-bis.01.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
4-bis.01.
(inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di ordinanze del giudice dell'esecuzione e all'articolo 90 del codice di procedura civile in materia di pignoramento presso terzi)

  All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo il numero 4) sono inseriti i seguenti:
  4-bis) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «L'ordinanza di assegnazione delle somme di cui ai commi precedenti deve essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, cognome e codice fiscale del creditore procedente e, ove diverso dal creditore procedente, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo definitivo comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo adempie nel termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza, prima della scadenza di tale termine ed in mancanza dei suddetti dati, il creditore non può procedere alla notifica dell'atto di precetto»;
  4-ter) all'articolo 546, primo comma, dopo le parole: «della metà», sono inserite le seguenti: «e, comunque, per un importo non inferiore a euro duemila».
  327-ter) all'articolo 91 del codice di procedura civile, quarto comma, dopo le parole: «primo comma», sono inserite le seguenti: «e nei procedimenti di pignoramento presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti».