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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.77.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
3.77.

  Dopo il comma 1-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  1-quaterdecies.1. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, spettano anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, a condizione che un socio, per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  1-quaterdecies.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quaterdecies-1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.