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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.5.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
3.5.
(segnalato)

  Al comma 1-terdecies, sostituire il capoverso: «4-bis» con il seguente:
  «4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una micro, piccola o media impresa (MPMI), come definita ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, iscritta al registro delle imprese ovvero un professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto sono costituite dai soggetti di cui al presente comma».