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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.49.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
3.49.
(segnalato)

  Dopo il comma 1-sexies, aggiungere i seguenti:
  1-sexies.1. Al fine di favorire la nascita e la crescita di start-up universitarie, valorizzare la conoscenza tecnologica, incrementare il dialogo tra mondo produttivo e accademico rafforzando gli strumenti di collaborazione stabili utili per coniugare ricerca ed innovazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, un fondo denominato «Fondo incubatori universitari spin off e start-up», con una dotazione di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Possono accedere al Fondo gli atenei e gli enti di ricerca, anche costituiti in rete, al fine di attivare progetti di ricerca e di sostenere la costituzione di start up innovative, a partecipazione prevalente universitaria direttamente connesse con il mondo della ricerca universitaria.
  1-sexies.2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione delle risorse del Fondo tra le università. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si procede mediante corrispondente riduzione ddl Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.