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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.11.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
3.11.

  Dopo il comma 1-undecies, aggiungere il seguente:
  1-undecies.1. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di aggiornamento del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dal medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011 e dai successivi decreti di attuazione già emanati. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.