Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, deve essere inteso come un termine ordinatorio e non perentorio. La nuova rendita attribuita oltre il termine predetto, assume efficacia fiscale, solo dopo la notificazione della rettifica.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».