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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3-quinquies.02.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
3-quinquies.02.

  Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Riforma dei codici ATECO per garantire identiche possibilità e condizioni di partecipazione ad imprenditori e liberi professionisti in gare e appalti pubblici)

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'istituto nazionale di statistica e l'Agenzia delle Entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adotta la riforma dei codici ateco, ovvero la classificazione delle attività economiche, al fine di garantire una migliore individuazione dell'attività economica svolta mediante nuova suddivisione in macro aree produttive. La partecipazione a gare pubbliche e appalti è consentita sia con riferimento all'attività professionale esercitata rilevata con riferimento ai codici, che mediante partita iva. È onere del Ministero della funzione pubblica dare informazione alle stazioni appaltanti che il riferimento alle attività professionale richiesta nel bando pubblico sia identificabile sia mediante i codici ateco che la partita iva.