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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3-quater.1.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
3-quater.1.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente: «Art. 7-bis. – (Sezione Commercio)1. È istituita, nell'ambito dell'Anagrafe Tributaria, una specifica sezione denominata Sezione Commercio (AT-SC), atta alla raccolta dei dati relativi ai controlli amministrativi, fiscali e sanitari di tutte le attività alloggiative, commerciali e assimilabili, così come previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, Tabella A – Sezione I.
  2. La Sezione Commercio (AT-SC) gestisce tutti i dati inerenti alle anagrafiche societarie e delle ditte individuali di cui al comma 1, comprensive di partita IVA e/o codice fiscale, matricole INPS del personale dipendente, nonché i relativi dati di tutte le licenze amministrative e sanitarie.
  3. Nella banca dati di cui al comma 2 le Amministrazioni procedenti, nel giorno di avvio di attività ispettiva, riportano la materia del controllo, e, entro cinque giorni dalla conclusione, indicano il relativo esito.
  4. Alla Sezione Commercio accedono obbligatoriamente e in via preventiva tutti i soggetti che, per motivi di ufficio, possono disporre controlli nel luogo di effettivo esercizio al fine di verificare se altro soggetto pubblico o incaricato di pubblico servizio non abbia in corso ovvero abbia già compiuto attività ispettiva nei trenta giorni antecedenti. In caso positivo, si possono richiedere eventuali ulteriori dati non presenti in Sezione all'ente procedente o differire il controllo presso il luogo di esercizio nei successivi quarantacinque giorni.
  5. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, per le sole verifiche o controlli fiscali ai fini IVA o imposte dirette, continuano a consultare e implementare esclusivamente la Sezione accertamento e contenzioso dell'Anagrafe Tributaria, secondo le modalità vigenti, indicando nella Sezione Commercio (AT-SC) esclusivamente avvio, luogo di svolgimento e termine dell'intervento. Laddove, invece, i predetti soggetti procedano a verifiche o controlli per altre finalità istituzionali, escluse quelle di Polizia Giudiziaria, consultano e implementano la Sezione Commercio (AT-SC).
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le prescrizioni tecniche e le modalità per l'accesso e l'alimentazione della Sezione Commercio (AT-SC),
  7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.