Dopo l'articolo 3-bis, inserire il seguente:
Art. 3-bis.1.
(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 705 aggiungere i seguenti:
705-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno la metà dei soci per le società di persone o la metà degli amministratori per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
705-ter. Le disposizioni di cui ai commi 705 e 705-bis hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.