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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11-bis.1.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
11-bis.1.

  Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
  19-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021, sono sostituite dalle seguenti: il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021,l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023;
   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: nelle more di una più approfondita valutazione degli effetti e del funzionamento del sistema perequativo, anche alla luce dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, per l'anno 2019 il riparto del fondo di solidarietà comunale viene effettuato sulla base degli stessi coefficienti relativi alla capacità fiscale e ai fabbisogni standard adottati per il 2017, ferme restando le variazioni degli importi dovuti a ciascun comune per effetto delle rettifiche puntuali deliberate tra il 2017 e il 2018.
  19-ter. Dall'attuazione del comma 19-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.