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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.05.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
10.05.
(inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.

  1. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore biennio successivo alla proroga di un anno di cui al comma 603 della legge n. 205 del 2017.
  2. Sino al termine di validità, le graduatorie per l'accesso a tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.