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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10-bis.02.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
10-bis.02.
(inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

  1. Al fine di consentire la conclusione del «Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico» e per assicurare, al contempo, l'aggiornamento e la piena efficacia della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico nel territorio dei Campi Flegrei, le funzioni precedentemente assegnate al Commissario di governo – ex articolo 11, comma 18, legge 887 del 22 dicembre 1984, sono esercitate, senza soluzione di continuità, direttamente dalla regione Campania, nella persona del Presidente o di un suo incaricato, e con oneri a carico della regione medesima, anche attraverso l'utilizzo dei fondi della programmazione unitaria.
  2. Ai fini del presente articolo, la regione Campania, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla gestione commissariale, e continua ad avvalersi dell'apposita struttura esistente, senza l'utilizzo di poteri straordinari, mantenendo la contabilità speciale derivante dalla gestione commissariale straordinaria prevista dalla ex legge n. 887 del 1984, sino al completamento degli interventi previsti nel programma, di cui Accordo di Programma (prot. RGS IGEDIV n. 158809) del 29 novembre 2006.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi oneri a carico dello Stato.