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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.31.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
1.31.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  «7-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 l'intervento del Fondo di garanzia in favore delle imprese titolari di crediti nei confronti dei comuni che hanno dichiarato dissesto ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, derivanti da prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero dallo svolgimento di servizi locali indispensabili, è a titolo gratuito ed ha priorità sugli altri interventi per un importo massimo garantito per singola impresa di cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
  7-ter. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 159, comma 2, lettera c), dopo le parole «servizi indispensabili», sono aggiunte le seguenti: «comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
   b) all'articolo 250, comma 2, dopo le parole: «servizi locali indispensabili», sono inserite le seguenti: «, comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
   c) all'articolo 257, comma 3, secondo periodo, dopo le parole «lavoro subordinato», sono inserite le seguenti: «e per i debiti relativi alle prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328».