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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1-bis.09.  nelle commissioni riunite V-X in sede referente riferita al C. 1550

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2019  [ apri ]
1-bis.09.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Previsione di un periodo transitorio per le attestazioni SOA in corso di validità).

  1. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
  «14-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 14, fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione di cui all'articolo 83, comma 2, le attestazioni in corso di validità possono essere utilizzate oltre i termini di scadenza di cui all'articolo 76, comma 5 del decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per un massimo di 12 mesi, qualora su istanza dell'operatore economico qualificato la SOA accerti i seguenti requisiti:
   a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
   b) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al dieci per cento della cifra di affari dell'ultimo anno, calcolata ai sensi dell'articolo 79, comma 2, letta b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
   c) differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno tre esercizi tra gli ultimi cinque;
   d) continuità nell'iscrizione in Cassa Edile laddove sia qualificato per l'esecuzione di lavorazioni merceologicamente riconducibili all'edilizia e per le quali sia prevista l'applicazione del contratto collettivo dell'edilizia;
   e) non sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero non abbia depositato la relativa istanza, ovvero si trovi in stato di fallimento.

  In tal caso, il corrispettivo riconosciuto alla SOA è pari al venti per cento della tariffa di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in cui N e C sono rispettivamente il numero delle categorie e la sommatoria degli importi delle classifiche possedute dall'impresa indicate nella precedente attestazione.
  Al momento della consegna dei lavori, l'affidatario che utilizza l'attestazione ai sensi del presente comma dichiara la disponibilità di personale e attrezzature per l'esecuzione dell'appalto.